Denuncia delle strutture

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Denuncia delle strutture

il 3 Agosto 2015, Scritto da , In Nessuna categoria, con Nessun commento

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La denuncia delle opere strutturali è una delle incombenze burocratiche spettanti all’impresa che realizza la parte portante di una costruzione. La prima legge che ha regolamentato il deposito dei documenti esecutivi presso gli uffici pubblici è stata la L 1086/71 che era però rivolta solamente alle costruzioni in calcestruzzo armato, normale o precompresso, e d’acciaio.

Nel 1974 con la L 64 si obbliga chiunque sia intenzionato a costruire, riparare o sopraelevare a denunciare presso il comune ed il genio civile tale operazione edilizia allegando il progetto esecutivo. Questa legge regola le opere al di là dei materiali impiegati.

Nel 2001 il DPR 380, entrato in vigore dopo 2 anni, recepisce la prima legge quasi totalmente e la seconda solo in parte ma non vengono abrogate e a tutt’oggi sono ancora in vigore. Finchè il territorio nazionale è stato diviso tra zone sismiche e zone non sismiche la denuncia delle strutture avveniva in modo diverso per le varie tipologie di costruzioni e di materiali: infatti se nelle zone sismiche si dovevano denunciare tutte le opere di costruzione, riparazione e sopraelevazione indifferentemente dal materiale utilizzato, nelle zone non sismiche era obbligo denunciare solo le opere realizzate in calcestruzzo e acciaio.

Con l’emanazione dell’OPCM 3274 del 2003, norma redatta in fretta e furia a seguito della disgrazia avvenuta 6 mesi prima a S. Giuliano di Puglia nel Molise, si dichiara tutto il territorio nazionale come sismico con gradazioni suddivise in 4 categorie: la 1 e 2 ad alta sismicità, la 3 e 4 a bassa sismicità. Da quell’anno tutta Italia è zona sismica pertanto devono essere denunciate tutte le opere strutturali indifferentemente dal materiale. L’unica eccezione è fatta per quelle parti dell’opera che hanno una importanza trascurabile rispetto al comportamento sismico dell’ossatura principale.

A questo proposito la Regione Emilia Romagna nel 2011 ha emanato una legge in cui elenca quali opere possono considerarsi di secondaria importanza e quindi dà un indirizzo utile anche per le opere da realizzare in quelle regioni che invece non hanno emanato nulla in tal senso lasciando all’impresa (colei che firma la denuncia e la deposita) ed al direttore lavori (colui che deve controllare la presenza della denuncia quando serve) la responsabilità di interpretare la legge nazionale.

Su una cosa non ci sono però dubbi: la denuncia delle opere strutturali va depositata prima della loro realizzazione! Spesso accade che il cantiere venga avviato, si iniziano a realizzare le opere e ci si accorge che manca la denuncia, oppure nei casi più disperati, si arriva alla fine dell’ossatura e non si è depositato il progetto, a volte per volontà a volte per superficialità. Fatto sta che la legge prevede una sanzione per il mancato o ritardato deposito.

Sulla tipologia dei documenti da allegare alla denuncia delle strutture, a seconda della zona sismica, le regioni si sono sbizzarrite nel tempo con varie leggi e spesso approvando una modulistica propria ma i documenti fondamentali sono dettati dalle leggi sopra menzionate e dalle NTC 08 che hanno aggiunto il “manuale di manutenzione delle strutture”, ancor oggi documento sconosciuto ai più.

La denuncia va depositata presso enti differenti a seconda delle regioni che, anche in questo caso, hanno legiferato. In alcune basta depositare presso il comune ed a campione vengono fatti controlli dalla commissione del Genio Civile (ad esempio in Lombardia) mentre in altre, a seconda dell’intervento da realizzare, basta il deposito in comune od al Genio Civile oppure serve l’autorizzazione a seguito di un controllo da parte dell’ente preposto….insomma un far west burocratico!

Brescia, 03-08-2015

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